
ARI
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
Eretta in Ente Morale il 10/1/50 (D.P.R. N. 368)
SEZIONE DI LECCE
REGOLAMENTO
--- Art. 1 ---
La sezione A.R.I. di Lecce è creata con lo scopo di riu-
nire e rappresentare, presso gli organi regionali e centrali
della A.R.I., i Radioamatori iscritti nello spirito e nell’attua-
zione dello statuto sociale.
--- Art. 2 ---
La sezione ha sede legale e amministrativa in Lecce.
--- Art. 3 ---
La sezione è costituita da soci effettivi, juniores e ordinari
--- Art. 4 ---
La definizione, i diritti e i doveri dei soci sono discipli-
nati dagli art. 6, 7 e 8 dello statuto sociale della A.R.I.
--- Art. 5 ---
Tutte
le persone fisiche di ineccepibile moralità, aventi
piena capacità giuridica e che non possono rivestire la qua-
lità di socio perché non in possesso della licenza per impianto
ed esercizio di stazione di radioamatore, possono, se SWL,
far parte della sezione ,sostenendone gli scopi e le iniziative.
--- Art. 6 ---
Le
modalità di ammissione a socio effettivo e juniores
sono disciplinate dallo art. 9 dello statuto sociale dell’A.R.I.
--- Art. 7 ---
Il
parere della sezione sulla domanda di ammissione dei
Soci effettivi e juniores viene espresso dal Consiglio Diret-
tivo della sezione e formalizzato dal Presidente alla segrete-
ria Generale dell’A.R.I .
--- Art. 8 ---
I
soci effettivi e juniores della sezione, in conformità agli
art. 5 e 7 dello statuto sociale dell’A.R.I.,sono tenuti a:
a) essere soci dell’A.R.I.;
b) versare la quota sociale annua fissata dal consiglio di-
rettivo nazionale
c) corrispondere alla sezione A.R.I. di Lecce, ove il consi-
glio lo ritenga opportuno,una contribuzione supplemen-
tare per spese di gestione;
d) osservare il regolamento interno della sezione.
Possono volontariamente versare contributi straordinari
alla sezione.
--- Art. 9 ---
I
soci onorari di, la cui definizione e attribuzione sono di-
sciplinate dall’art. 8 dello statuto sociale dell’A.R.I.,sono
pro-
posti dal Consiglio Direttivo della sezione al Consiglio Di-
rettivo dell’A.R.I.
--- Art. 10 ---
La
qualità di socio effettivo e juniores della sezione si
perde per recesso o per eslusione a norma dell’art.12 dello
statuto sociale dell’A.R.I. e dei successivi art.13, 14, 15, dello
stesso statuto che regolano la materia. L’osservanza di dette
norme e i provvedimenti relativi sono presi dal Consiglio
Direttivo della sezione. L’interessato può appellarsi all’As-
semblea.
--- Art.11 ---
Sono Organi della sezione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo
b) il Collegio dei Sindaci.
--- Art 12 ---
L’Assemblea
della sezione si compone di tutti i soci ef-
fettivi in regola con la quota sociale.
--- Art. 13 ---
L’Assemblea
di Soci si riunisce in seduta ordinaria al-
meno una volta all’anno ed in seduta straordinaria tutte le
volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quan-
do la richiesta, formulata per iscritto, venga da almeno un
terzo dei Soci effettivi in regola con la quota sociale.
--- Art.14 ---
L’Avviso di convocazione dell’Assemblea dovrà inviarsi
ai Soci della sezione con un margine di tempo minimo di 7
giorni a mezzo lettera circolare
--- Art. 15 ---
Per
la valida costituzione dell’Assemblea, sarà necessa-
ria la partecipazione di almeno i due terzi degli iscritti,in
prima convocazione. L’Assemblea sarà comunque validamen-
te costituita in seconda convocazione, qualunque sia il nume-
ro dei partecipanti.
Saranno valide le deliberazioni approvate a maggioran-
za assoluta.
--- Art. 16 ---
Le delibere approvate dall’Assemblea , saranno affisse al-
l’albo della sezione per un periodo non inferiore ai trenta
giorni ed impegneranno i Soci all’osservanza.
--- Art. 17 ---
L’Assemblea
ordinaria approva il bilancio preventivo e
consuntivo della sezione e il programma di attività.
L’Assemblea straordinaria, a maggioranza qualificata dei
due terzi dei Soci,potrà modificare il presente regolamento e
delibererà su tutto quanto non previsto dal primo comma del
presente articolo.
--- Art. 18 ---
L’Assemblea
ordinaria e straordinaria è presieduta dal
Presidente o, in caso di suo impedimento, dal v.Presidente
ovvero,in assenza di entrambi, da un Socio all’uopo eletto
dall’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea è il segretario della sezione.
--- Art. 19 ---
Le votazioni assembleari avvengono per acclamazione, per
appello nominale o per scrutinio segreto ove esplicitamente
richiesto. In tal caso,l’assemblea nomina due scrutatori.
--- Art. 20 ---
Di quanto discusso e deliberato in Assemblea sarà redat-
to a cura del segretario,sommario verbale da riportare su
apposito registro.Detto verbale, firmato dal Presidente e dal
Segretario, verrà affisso all’albo della sezione ove richiesto,
sarà letto nel corso della riunione immediatamente succes-
siva.
--- Art. 21 ---
Il Consiglio Direttivo della Sezione è composto da sette
Consiglieri eletti.secondo le norme previste dal presente re-
golamento, tra iSoci in regola con la quota sociale al mo-
mento delle votazioni.
Il Consiglio Direttivo, a mezzo votazione,conferisce nel
suo seno l’attribuzione delle cariche sociali come segue:
a) Presidente;
b) Vice Presidente;
c) Segretario;
d) Tesoriere;
e) Coordinatore tecnico;
f) QSL manager.
--- Art. 22 ---
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.In caso di
vacanza,fino a un massimo di due Consiglieri durante il trien-
nio,il Consiglio Direttivo potrà provvedere a sostituirli coop-
tando quali Consiglieri altri Soci effettivi. I Consiglieri così
nominati durano in carica sino allo scadere del triennio.Le
elezioni devono però essere senz’altro indette qualora i Con-
siglieri venuti a mancare siano più di due.In tal caso i Consi-
glieri chiamati eventualmente in precedenza dal Consiglio,
decadono con lo stesso.
--- Art. 23 ---
Il Presidente ha la rappresentanza legale della sezione,e
a lui devoluta la firma sociale cui provvederà di persona ov-
vero tramite delega.Il Consiglio Direttivo può delegare parte
delle proprie attribuzioni a uno o più dei propri membri per
la direzione amministrativa della gestione o per altri incari-
chi tecnici.Il Consiglio Direttivo può anche delegare incarichi
tecnici a Soci non facenti parte del Consiglio.La firma nei con-
fronti di banche,amministrazione delle Poste ecc. è devoluta
congiuntamente al Presidente e al Tesoriere.
--- Art. 24 ---
Il v.Presidente sostituisce ufficialmente il Presidente in
sua assenza o in caso di suo impedimento.
--- Art. 25 ---
Il Segretario redige i verbali assembleari e quelli delle
sedute del Consiglio Direttivo su appositi registri che saran-
no sempre a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta.
Attende al disbrigo di tutta la corrispondenza e delle prati-
che della sezione con esclusione di quelle contabili.
--- Art. 26 ---
Il Tesoriere provvede alla tenuta dei registri contabili
che potrà,su autorizzazione del Presidente sentito il Colle-
gio Sindacale,sottoporre in visione ai Soci che ne facciano
richiesta scritta e motivata.Cura la raccolta delle quote so-
ciali e dei contributi straordinari.Redige il bilancio preven-
tivo e consuntivo da sottoporre alla approvazione del Con-
siglio Direttivo e dell’Assemblea.Tiene il registro di inventa-
rio della sezione.
--- Art. 27 ---
Il Coordinatore Tecnico sovrintende al C.E.R. e cura tut-
te le inziative e attività di sezione a carattere preminente-
mente tecnico.Organizza eventuali radio-assistenze a com-
petizioni sportive o altre attività.
--- Art. 28 ---
Il QSL Manager cura l’invio delle QSL alla Segreteria Ge-
nerale dell’A.R.I. e la distribuzione delle stesse ai Soci della
Sezione, provvede al rilascio di eventuali diplomi, provvede
a sottoscrivere abbonamenti a riviste specializzate e a bol-
lettini di informazione radiantistica, deliberati dal Consiglio
Direttivo.Funge da vice segretario
--- Art. 29 ---
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni
due mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo riten-
ga opportuno ovvero quando la richiesta venga dalla mag-
gioranza dei Componenti del Consiglio . Si dovrà inoltre riuni-
re almeno sette giorni prima di ogni assemblea.
Alle adunanze del Consiglio Direttivo partecipa, senza
diritti deliberativi, il Presidente del del Collegio Sindacale ed i
delegati regionali di sezione.
--- Art. 30 ---
Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è
richiesta la presenza di almeno quattro membri e qualora si
verifichi parità di voti, è decisivo il voto del Presidente.
Le stesse sono presiedute, in assenza del Presidente, dal Vice
Presidente e, in assenza di questi, dal Consigliere anziano.
Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto
sommario verbale su apposito registro.
--- Art. 31 ---
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre memri eletti in
concomitanza con le elezioni del Consiglio Direttivo tra i Soci
aventi i requisiti richiesti per i Consiglieri. Il Collegio dei Sin-
daci elegge nel suo seno il Presidente. Ai Sindaci spetta il
controllo generale sull’amministrazione dell’Associazione, la
revisione del bilancio consuntivo e la composizione delle ver-
tenze tra soci.
--- Art. 32 ---
Tutte le cariche sociali sono gratuite.Esse danno diritto
al solo rimborso delle spese eventualmente sostenute per in-
carichi autorizzati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Diret-
tivo può deliberare che siano rimborsate in tutto o in parte
le spese vive sostenute da coloro che devono partecipare a
riunioni nazionali e regionali, ad eventuali contest o spedi-
zioni.
--- Art. 33 ---
Il patrimonio della Sezione è costituito dalla sede(se di
proprietà) e dal suo arredamento, dalla biblioteca, dalle dota-
zioni ed apparecchiature tecniche, da eventuali donazioni,
versamenti straordinari fatti da Soci o da terzi. Le eventuali
eccedenze attive della gestione annuale vanno riferite al nuo-
vo esercizio. L’Assemblea, su proposta del Consiglio Diretti-
vo può deliberare il loro investimento per l’aumento de pa-
trimonio sociale.
--- Art. 34 ---
Le elezioni avvengono in conformità con quanto all’uopo
previsto dallo Statuto Generale dell’A.R.I. e con il voto attivo
e passivo di tutti i Soci in regola con la quota sociale per
l’anno in cui esse vengono effettuate. Esse dovranno svolgersi
non oltre il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di
scadenza del triennio.
--- Art. 35 ---
Il Consiglio Direttivo curerà l’esposizione della lista dei
Soci effettivi elettori ed eleggibili in regola con la quota so-
ciale.L’assemblea nominerà il seggio elettorale che sarà
com-
posto da tre Soci aventi diritto al voto.
--- Art. 36 ---
Dell’esito delle votazioni sarà redatto apposito verbale sul
registro dei verbali assembleari a cura degli scrutatori e il
suo estratto sarà inviato alla Segreteria Generale A.R.I. e sa-
rà affisso all’albo di Sezione.
--- Art. 37 ---
In caso di scioglimento della Sezione l’attivo netto sarà
devoluto per intero all’AMSAT o ad istituzioni di beneficenza,
in conformità con quanto sarà deliberato dall’Assemblea.
--- Art. 38 ---
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento,
si fa rinvio allo Statuto Generale dell’A.R.I.